Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.P.C.M. 02/02/2005

1) minimo spazio vitale abitabile coperto per persona: 3,5 m2 in clima tropicale; 4,5+5,5 m2 in clima freddo;

2) campi da rifugiati: da non eccedere le 20.000 persone nucleo di base 4-6 persone famiglia; comunità 16 famiglie 80 persone; blocco 16 comunità 1250 persone; settore 16 blocchi 5000 persone;

3) spazio complessivo per persona inclusi i servizi e zone a verde: S > 45 m2 per persona (inaccettabili spazi inferiori a 30 m2 per persona); 1 punto di acqua potabile ogni 80-100 persone; 1 latrina ogni 6/10 persone; 1 centro sanitario per ogni campo di 20.000 persone; 1 centro scolastico ogni 5.000 persone; 1 centro di distribuzione aiuti (cibo, utensili ed abbigliamento) ogni 5.000 persone; 1 mercato centrale per campo; 1 centro specializzato di nutrizione per campo; 2 centri di raccolta rifiuti ogni 80/100 persone. 2.2 Aspetti psicologici connessi alla risposta emergenziale Il comportamento individuale che singolarmente esprime ciascun soggetto quando è coinvolto in situazioni di emergenza raramente si traduce in un comportamento collettivo somma dei singoli comportamenti. In particolari situazioni, la folla, intesa come collettività legata ad una precisa situazione spazio-temporale, diventa un «organismo autonomo», dotato di un proprio comportamento rispetto agli individui che la compongono. E' facilmente immaginabile cosa si prova nel momento in cui la propria casa è improvvisamente distrutta: la perdita della parte muraria coincide con la perdita degli aspetti più intimi e privati della propria vita quotidiana (la cucina, la camera da letto, l'armadio con i propri vestiti, gli oggetti che costituiscono un ricordo). La vittima che sopravvive ad una catastrofe, anche se supera l'evento senza subire danni o menomazioni fisiche, riporta in forma più o meno lieve danni non visibili, ma non per questo meno profondi e dolorosi, sotto forma di psico traumi legati alla paura prodotta dall'evento o che lo stesso possa ripetersi. Le reazioni dell'organismo alle situazioni straordinarie possono presentarsi immediatamente o successivamente al disastro, in maniera blanda o più o meno intensa: ansia (spiacevole sensazione di tensione e timore, anche senza una ragione immediata), depressione (sensazione di stanchezza, con perdita di interesse per ciò che succede nel mondo esterno), apatia (blocco delle sensazioni legate alla presa di coscienza della gravità della situazione), paura (timore di subire altri danni, preoccupazione per la sorte dei familiari, timore di restar soli), colpevolezza (senso di colpa per essere sopravvissuto al disastro, per aver salvato parte dei beni), aggressività (rabbia irrazionale per quello che è successo, per l'ingiustizia dell'avvenimento, per chi si è mostrato o comunque è apparso intempestivo nel portare i soccorsi, per la presunta mancanza di comprensione degli altri) sono solo alcuni dei disagi che si presentano a seguito di una catastrofe e possono essere particolarmente intensi se il disastro ha causato molte vittime, se la scomparsa delle vittime è stata improvvisa e violenta, se i corpi delle vittime non sono stati recuperati, se la tensione dovuta alla catastrofe si somma ad altre precedenti, se il disastro ha eliminato o ridotto drasticamente la cerchia individuale di affetti o di amicizie, acuendo la situazione di solitudine. Il dopo catastrofe può modificare l'equilibrio ed i rapporti tra le vittime, sia nell'ambito familiare, sia nei rapporti interpersonali e di gruppo. Vivere un evento traumatico e tragico, da un lato può rafforzare i rapporti sia all'interno della famiglia, sia tra un gruppo di conoscenti e amici, dall'altro li può modificare, fino ad esasperarli ed interromperli. In genere i rapporti migliorano e si rinsaldano perchè: si è stati vittime dello stesso evento catastrofico, si sono condivise e superate grandi difficoltà, si è stati solidali con scambi reciproci di aiuti materiali e conforti morali. Tensione e fratture invece possono essere scatenate dalla convinzione che gli altri non si impegnino abbastanza o dall'impressione di non dare ciò che gli altri si aspettano. Non tutte le vittime infatti scelgono di impegnarsi a favore degli altri: molte infatti scelgono l'intimità, preferendo essere soli, con la famiglia o con gli amici. Premesso che la tempestività e l'efficienza nell'organizzazione dei lavori di allestimento dei prefabbricati costituiscono un fattore psicologico altamente positivo per il superamento dello choc post emergenziale, le scelte di carattere urbanistico e quelle legate all'allestimento definitivo dell'area di ricovero devono facilitare e promuovere la risposta emotiva delle persone, favorendo la socialità, devono tendere a ricreare un ambiente urbano funzionale e confortevole, tanto più la permanenza in condizioni di precarietà è prolungata nel tempo, devono smorzare il senso di confinamento delle persone in un'area ristretta e isolata dal contesto urbano. In conclusione, gli aspetti psicologici che coinvolgono, in caso di emergenza, gli utenti di un'abitazione sono tali da portare a richieste di benessere anche superiori a quelle minime di solito accettate in condizioni ordinarie. 3. Quadro di riferimento normativo nazionale Per quanto attinente alla problematica in esame, costituiscono riferimento normativo essenziale i provvedimenti appresso riportati, con le eventuali modifiche e/o integrazioni apportate da norme sopravvenute:

1) legge n. 183 del 18 maggio 1989 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

2) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 1990 - Atto di indirizzo e coordinamento ai fini della elaborazione e della adozione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

3) legge n. 253 del 7 agosto 1990 - Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

4) decreto del Presidente della Repubblica del 7 gennaio 1992 - Atto di indirizzo e coordinamento per determinare i criteri di integrazione e di coordinamento tra le attività conoscitive dello Stato, delle Autorità di bacino e delle regioni per la redazione dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

5) legge n. 37 del 5 gennaio 1994 - Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche;

6) decreto ministeriale del 14 febbraio 1997 - Direttive tecniche per l'individuazione e la perimetrazione, da parte delle regioni, delle aree a rischio idrogeologico;

7) decreto-legge n. 180 dell'11 giugno 1998 - convertito, con modificazione, con legge n. 267 del 3 agosto 1998 - Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico;

8) decreto del Presidente del Consiglio del Ministri del 29 settembre 1998 - Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180;

9) decreto-legge n. 279 del 12 ottobre 2000 - convertito, con modificazione, con legge n. 365 dell'11 dicembre 2000 - Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonchè a favore di zone colpite da calamità naturali;

10) decreto ministeriale dell'11 marzo 1988 - Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione;

11) legge n. 1150 del 17 agosto 1942 - legge urbanistica;

12) decreto ministeriale del 2 aprile 1968 - Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765;

13) decreto del Presidente della Repubblica del 15 gennaio 1972, n. 8 - Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici;

14) legge n. 431 dell'8 agosto 1985 - Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale;

15) decreto legislativo n. 152 dell'11 maggio 1999 - Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva n. 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

16) decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

17) decreto legislativo n. 334 del 17 agosto 1999 - Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incendi rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

18) decreto ministeriale del 9 maggio 2001 - Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante;

19) legge n. 219 del 14 maggio 1981 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti;

20) legge n. 363 del 24 luglio 1984 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania;

21) legge n. 225 del 24 febbraio 1992 - Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile;

22) legge n. 61 del 30 marzo 1998 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi;

23) decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

24) decreto-legge n. 132 del 13 maggio 1999 - Convertito, con modificazione, con legge n. 226 dei 13 luglio 1999 - Interventi urgenti in materia di protezione civile;

25) legge n. 401 del 9 novembre 2001 - Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture di Protezione civile. 4. Caratteristiche generali della zona di insediamento La scelta della zona in cui insediare l'area di ricovero per moduli abitativi di protezione civile, deriva, in riferimento alle aree potenzialmente disponibili, dall'analisi e dal confronto tra le condizioni di diversa natura che contraddistinguono le aree suddette, classificabili in condizioni funzionali, ambientali, geologiche (litologia, stratigrafia, tettonica), morfologiche, idrologiche, climatiche ed urbanistiche. E' di tutta evidenza che l'indagine conoscitiva delle condizioni dei siti di potenziale interesse, in quanto inerente ad una problematica di carattere tecnico- decisionale, non può prescindere da una preventiva ricognizione delle in- dagini, studi, monitoraggi già posti in essere, tale da costituire, per quanto possibile, la più completa ed esauriente base di partenza per i successivi studi di approfondimento. Caratteristiche funzionali ed urbanistiche Le principali caratteristiche funzionali delle aree di ricovero per moduli abitativi di protezione civile possono essere così riassunte: Aree morfologicamente regolari, il più possibile pianeggianti e sgombre da materiale; Aree il più possibile baricentriche rispetto alla distribuzione territoriale degli edifici potenzialmente interessati da inagibilità, indipendentemente dalle diverse categorie di rischio; Aree di dimensioni complessive sufficienti ad accogliere la popolazione che negli scenari di evento posti a base della pianificazione di emergenza può essere colpita da eventi calamitosi, assicurando un soddisfacente livello di funzioni urbane e servizi sociali; da questo punto di vista è bene delineare un sostanzialmente diverso ordine di grandezza, per le aree da individuare e rendere disponibili, tra scenari di rischio sismico e di rischio idrogeologico: nel caso infatti di grave evento sismico la popolazione da assistere, almeno per i primi giorni, coincide, indipendentemente dai danni, con tutta la popolazione residente nel centro storico del comune, mentre in genere, scenari relativi ad eventi franosi o di esondazione interessano solo una parte della popolazione comunale; Aree in grado di accogliere unità abitative corrispondenti ad una popolazione da insediare mediamente compresa tra 100 e 500 persone: i limiti sono dettati dall'esigenza di non frazionare eccessivamente la popolazione ed i servizi, ma d'altra parte di non incrementare il carico abitativo in aree urbanisticamente e socialmente non attrezzate a riceverlo; Aree possibilmente poste in prossimità di uno svincolo autostradale, ovvero servite da strade idonee al transito di grandi mezzi di trasporto e di movimentazione di materiali. Aree poste in prossimità di acquedotti o fonti di approvvigionamento idrico, di collettori di fognatura in grado di recepire lo scarico delle acque usate, di linee di adduzione elettrica di media tensione o di distribuzione elettrica di bassa tensione, di linee telefoniche; Aree demaniali o in disuso o a basso costo di espropriazione (aree destinate a pascolo od a colture agricole non pregiate). La scelta delle aree in questione deve essere analizzata e valutata, prioritariamente, in rapporto agli strumenti urbanistici di cui alla legge n. 1150 del 17 agosto 1942. Le aree in oggetto, tanto se ad uso esclusivo a fini di protezione civile, quanto se utilizzabili in un'ottica di polifunzionalità, devono rientrare nella zona territorialmente omogenea «F», cioè afferente alle parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale», ai sensi delle definizioni contenute nel decreto ministeriale 2 aprile 1968. Qualora lo strumento urbanistico non preveda zone di tipo F disponibili e disciplinate in modo da consentire la realizzazione delle attrezzature descritte nel «Capitolato per l'allestimento delle aree di ricovero per prefabbricati di protezione civile», si rende necessaria la redazione di una variante urbanistica, secondo ordinarie procedure di redazione e di approvazione. 4.2 Caratteristiche ai fini della valutazione del rischio idrogeologico e della pericolosità. Il decreto-legge n. 180 dell'11 giugno 1998, convertito in legge n. 267 del 3 agosto 1998 ha stabilito che entro il termine perentorio del 30 giugno 2001, le autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini, dovessero adottare, ove non si fosse già provveduto, piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) redatti ai sensi del comma 6-ter dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, ai fini in particolare dell'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e della perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia. Il PAI rappresenta, ai fini dell'individuazione di aree idonee ai fini di protezione civile, il documento di riferimento riguardo alle condizioni di pericolosità e di rischio del territorio. Saranno da escludere dal novero delle possibili aree di ricovero di protezione civile quelle che risultino nel PAI ricomprese nelle perimetrazioni da tipo R4 (rischio molto elevato) a R2 (rischio medio), fin tanto che non vengano realizzati interventi di riduzione del rischio che consentano di riclassificarle a livelli inferiori a quelli indicati. Saranno al più ammissibili, con le dovute cautele, aree di tipo R1 (rischio moderato) per le quali i danni temuti di carattere sociale, economico e al patrimonio ambientale siano marginali, ma solo dopo aver accertato l'impossibilità di individuare aree non a rischio. Occorre tuttavia far riferimento non solo alla cartografia tematica del rischio idrogeologico, ma anche a quella relativa alla pericolosità del territorio, il cui studio è propedeutico alla valutazione del rischio totale. In effetti, derivando la valutazione del rischio totale dalla combinazione di pericolosità, esposizione e vulnerabilità dei beni esposti, occorre accertare che aree di ricovero non vengano allestite in porzioni di territorio ad esposizione molto bassa o nulla, e pertanto a rischio altrettanto trascurabile, ma potenzialmente soggette ad eventi idrogeologici estremi particolarmente intensi. Pertanto saranno da escludere dal novero delle possibili aree di ricovero quelle che risultino nel PAI ricomprese tra quelle di tipo P4 (pericolosità molto elevata) a P2 (pericolosità media), sempre che non si intervenga sulle cause dei fenomeni, riducendo a livelli accettabili la pericolosità nella zona prescelta. Qualora la scelta delle aree dovesse inevitabilmente indirizzarsi verso situazioni di presumibile rischio, non ancora prese in esame nel PAI, dovrà essere effettuato uno studio apposito, per la valutazione della pericolosità e del rischio, secondo le indicazioni date nei paragrafi seguenti, anche eventualmente con metodi speditivi laddove non siano disponibili i dati di base per l'effettuazione di un'analisi rigorosa. 4.2.1 Il rischio idrogeologico In accordo con la terminologia dell'UNESCO (Narnes & laeg, 1984), il C.N.R. - G.N.D.C.I. (Canuti e Casagli, 1994) ha proposto le seguenti definizioni:

 

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